Art. 39
Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi
In vigore dal 2 dic 2021
Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi
1. La Commissione, se constata in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni, dichiarazioni e documenti di cui all' che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, riduce i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro interessato nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'.
2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni, dichiarazioni e documenti di cui all' la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui all' non sono rispettate, ne informa lo Stato membro interessato, a quest'ultimo è data la possibilità di trasmettere le sue osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni in tale termine, oppure se la Commissione è giunta alla conclusione che la risposta fornita è chiaramente insufficiente, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo fanno salvo l'.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme procedurali e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 38. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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