Art. 31
Modalità del prefinanziamento
In vigore dal 2 dic 2021
Modalità del prefinanziamento
1. Una volta adottata la decisione di esecuzione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
a)
nel 2023: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
b)
nel 2024: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
c)
nel 2025: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.
Se un piano strategico della PAC è approvato nel 2024 o successivamente, le rate degli anni precedenti sono versate immediatamente dopo tale approvazione.
2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il piano strategico della PAC. Tale prefinanziamento è calcolato in base alle prime spese dichiarate per il piano strategico della PAC.
3. Se in conformità dell' del regolamento (UE) 2021/2115 è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR, non è versato né recuperato alcun prefinanziamento supplementare.
4. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.
5. L'importo totale del prefinanziamento è liquidato secondo la procedura di cui all' prima della chiusura del piano strategico della PAC.
Storico versioni
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