Art. 30

Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale

In vigore dal 2 dic 2021
Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale 1.   Gli stanziamenti necessari a finanziare le spese di cui all' sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione. 2.   Il totale combinato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % della partecipazione del FEASR a ciascun piano strategico della PAC. Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
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