Art. 29
Impegni di bilancio
In vigore dal 2 dic 2021
Impegni di bilancio
1. La decisione di esecuzione della Commissione che approva un piano strategico della PAC costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. Tale decisione di esecuzione precisa la partecipazione annua.
2. Gli impegni di bilancio dell'Unione nei confronti di ciascun piano strategico della PAC sono eseguiti in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, per ciascun piano strategico della PAC, gli impegni di bilancio relativi alla prima rata sono effettuati dopo l'adozione del piano strategico della PAC da parte della Commissione e la successiva notifica allo Stato membro interessato. Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono eseguiti dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l' del regolamento finanziario.
Storico versioni
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