Art. 26

Competenze di esecuzione relative agli articoli 24 e 25

In vigore dal 2 dic 2021
Competenze di esecuzione relative agli La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme relative ai finanziamenti previsti all', lettere b) e c); b) la procedura con cui le misure di cui agli sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati; c) il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo