Art. 24
Acquisizione di dati satellitari
In vigore dal 2 dic 2021
Acquisizione di dati satellitari
L'elenco dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all', paragrafo 1, lettera c), è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.
A norma dell', lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali autorità a rappresentarli.
La Commissione rimane proprietaria dei dati satellitari.
La Commissione può autorizzare organismi specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all', paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
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