Art. 23
Spese connesse all'intervento pubblico
In vigore dal 2 dic 2021
Spese connesse all'intervento pubblico
1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia la misura interessata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
a)
il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
b)
le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici;
c)
il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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