Art. 21
Modalità relative ai pagamenti mensili
In vigore dal 2 dic 2021
Modalità relative ai pagamenti mensili
1. Fatti salvi gli , la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 39 a 42 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili che effettua in base a una dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati in conformità del paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'.
5. La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro qualsiasi superamento dei massimali finanziari da parte di quest'ultimo.
Storico versioni
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