Art. 20

Pagamenti mensili

In vigore dal 2 dic 2021
Pagamenti mensili 1.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari al finanziamento delle spese di cui all', paragrafo 2, sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento. 2.   Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.
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