Art. 18

Procedura della disciplina di bilancio

In vigore dal 2 dic 2021
Procedura della disciplina di bilancio 1.   Se in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N risulta che l'importo di cui all' del presente regolamento rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio quando la base giuridica della misura pertinente è l', paragrafo 2, TFUE, o dal Consiglio se la base giuridica della misura pertinente è l', paragrafo 3, TFUE. 2.   La Commissione, nel momento in cui ritiene che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all' del presente regolamento senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione, propone altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio quando la base giuridica della misura pertinente è l', paragrafo 2, TFUE, o dal Consiglio se la base giuridica della misura pertinente è l', paragrafo 3, TFUE. 3.   Se al termine dell'esercizio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all', la Commissione: a) prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato; b) entro il 28 febbraio dell'esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione relativo all'esercizio N; c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo l'importo che era disponibile per i pagamenti mensili; d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'esercizio N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettere a) e c), del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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