Art. 17
Disciplina finanziaria
In vigore dal 2 dic 2021
Disciplina finanziaria
1. La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e per il contributo finanziario dell'Unione ai pagamenti diretti di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 per le misure specifiche di cui all', paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento («tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano nel corrispondente sottomassimale per un determinato esercizio indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.
Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi e le misure specifiche di cui al primo comma del presente paragrafo superiori a 2 000 EUR per l'anno civile corrispondente. Ai fini del presente comma, l', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115 si applica mutatis mutandis.
Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adeguamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
2. Fino al 1o dicembre dell'anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adattare il tasso di adeguamento fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. Nel caso in cui sia stata applicata la disciplina finanziaria, gli stanziamenti riportati a norma dell', paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono utilizzati per finanziare le spese di cui all', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nella misura necessaria per evitare di applicare nuovamente la disciplina finanziaria.
Se gli stanziamenti da riportare conformemente al primo comma restano a disposizione e l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso rappresenta almeno lo 0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
4. Gli importi stabiliti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, sono rimborsati dagli Stati membri ai beneficiari finali secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono applicare una soglia minima degli importi del rimborso per beneficiario finale. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', che sono necessari per garantire l'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri e che integrano il presente regolamento con norme sul calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-17