Art. 12

Organismi di certificazione

In vigore dal 2 dic 2021
Organismi di certificazione 1.   L'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico. Uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione può nominare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento. 2.   Ai fini dell', paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione esprime un parere, elaborato in base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se: a) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; b) i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, in particolare: i) gli organismi di governance di cui agli del presente regolamento e all'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115; ii) i requisiti di base dell'Unione; iii) il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE)2021/2115; c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all' del presente regolamento, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell' del presente regolamento, sono corrette; d) le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera d). L'esame comprende anche l'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance dagli audit e dai controlli, così come le azioni correttive avviate o programmate dall'organismo pagatore, come previsto all', paragrafo 3, primo comma, lettera c). Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni. Tali istituzioni forniscono agli Stati membri la relazione annuale di audit. 3.   L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria nonché la conoscenza della PAC ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, come pure dall'autorità competente che ha riconosciuto tale organismo pagatore e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre: a) i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit; b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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