Art. 101

Trattamento e protezione dei dati personali

In vigore dal 2 dic 2021
Trattamento e protezione dei dati personali 1.   Fatti salvi gli articoli, 98 e 99 e 100, gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, capi III e IV, al titolo IV e al titolo V, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tali finalità. 2.   I dati personali, laddove sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, nonché a fini statistici, devono essere resi anonimi. 3.   I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile. 4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
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