Art. 10
Organismi di coordinamento
In vigore dal 2 dic 2021
Organismi di coordinamento
1. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i compiti seguenti:
a)
raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;
b)
fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
c)
adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e informare la Commissione sull'eventuale seguito;
d)
promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
2. Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni di natura finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento da parte dello Stato membro.
3. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo rientra nell'ambito del parere di cui all', paragrafo 2, ed è trasmessa alla Commissione insieme a una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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