Art. 1

In vigore dal 26 nov 2021
Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2021 a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2022 figurano nell'allegato del presente regolamento. Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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