Art. 2

In vigore dal 26 nov 2021
L’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 è sospesa fino al 31 dicembre 2023 come segue: a) i dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % sulle importazioni dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 a decorrere dal 1o gennaio 2022; b) il dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sulle importazioni del prodotto di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 a decorrere dall’8 febbraio 2023. Fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione e modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 si applicano con efficacia dal 1o gennaio 2024 incluso.
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