Art. 4
Monitoraggio e miglioramento dell'ERCS
In vigore dal 26 nov 2021
Monitoraggio e miglioramento dell'ERCS
1. Il 31 marzo 2026, e successivamente ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione e all'Agenzia una relazione sull'uso dell'ERCS.
2. L'Agenzia riesamina le informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, così come altre informazioni pervenutele in merito all'attuazione dell'ERCS. In sede di riesame l'Agenzia può tenere conto della consulenza della rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 376/2014 e di pertinenti gruppi di esperti eventualmente costituiti dall'Agenzia stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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