Art. 3
Riesame, modifica e approvazione della classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza
In vigore dal 26 nov 2021
Riesame, modifica e approvazione della classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza
1. L'autorità competente dello Stato membro o l'Agenzia riesamina e, se necessario, modifica e approva la classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza contenuta nella segnalazione di eventi relativa all'evento in questione in conformità dell'ERCS di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2034.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro o l'Agenzia utilizza la procedura di conversione diretta di cui all'allegato quando converte la classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza determinata mediante le metodologie ARMS/ERC 4x4 o RAT «ATM Overall». Per le classificazioni in funzione dei rischi di sicurezza determinate mediante altre metodologie, l'autorità competente dello Stato membro o l'Agenzia può utilizzare la procedura di conversione manuale di cui al punto 2 dell'allegato, o altre procedure di conversione, a seconda dei casi, purché sia ottenuta una classificazione ERCS equivalente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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