Art. 4
In vigore dal 23 nov 2021
1. Se ha motivo di credere che qualsiasi sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione per revocare in via temporanea la sospensione per tale prodotto specifico per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.
2. Se entro il termine di dodici mesi di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura stabilita nel trattato, il Consiglio decide che la sospensione debba essere revocata definitivamente, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione che la sospensione debba essere definitivamente ritirata, le garanzie sono svincolate.
Storico versioni
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