Art. 1

In vigore dal 17 nov 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i prodotti seguenti: i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 44,0  % C696 Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 19,7  % C697 Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I 31,2  % Tutte le altre società 44,0  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 5.   La dichiarazione in dogana indica la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all', paragrafo 1, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (154).
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