Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014
In vigore dal 17 nov 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine utilizzano il formato standard di cui all’allegato II, unitamente a una copia della notifica di passaporto per una succursale e alle ultime informazioni disponibili sui fondi propri, mediante il formato standard di cui all’allegato III. Tali ultime informazioni disponibili sui fondi propri dell’ente creditizio che presenta la notifica di passaporto sono notificate sia a livello individuale che su base consolidata, se del caso e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dispone di tali informazioni.»;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della notifica di una modifica concernente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all’allegato IV. Qualora la succursale dell’ente creditizio raccolga o abbia raccolto depositi e altri fondi rimborsabili, l’ente creditizio interessato presenta anche una dichiarazione che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che l’ente creditizio non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione del funzionamento di tale succursale.»;
3)
gli allegati da I a VI sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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