Art. 4

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 16 nov 2021
Trasmissione delle informazioni 1.   Gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento e i relativi aggiornamenti per quanto attiene alle disposizioni che recepiscono l'articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni sono trasmesse attraverso il portale web istituito dalla Commissione. 2.   Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato II del presente regolamento, alle autorità competenti dello Stato membro di franchigia, entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili, a norma dell'articolo 37 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010: a) per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro interessato di un soggetto passivo che intende chiedere la franchigia: i) il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ii) ogni altro numero attribuito a fini di identificazione del soggetto passivo; b) per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, dopo aver informato il soggetto passivo del suo numero individuale di identificazione o avergli confermato tale numero, a norma dell'articolo 284, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE: i) il numero individuale di identificazione attribuito a tale soggetto, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010; e ii) la data in cui ha iniziato ad applicarsi la franchigia di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera d), del regolamento (UE) n. 904/2010 relativamente al soggetto passivo nello Stato membro interessato; c) relativamente a un soggetto passivo il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE: i) il numero individuale di identificazione di detto soggetto passivo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e ii) la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione di detto soggetto passivo ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; d) relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE: i) il numero individuale di identificazione di detto soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e ii) l'inadempimento di tali obblighi. 3.   Lo Stato membro di franchigia trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato III del presente regolamento, a norma dell'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010: a) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a): i) il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito dallo Stato membro di stabilimento a fini di identificazione; ii) le informazioni in merito all'eventuale superamento nell'anno corrente della soglia del volume d'affari annuo applicabile in tale Stato membro ai fini della franchigia, di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE; iii) le informazioni in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; iv) eventuali domande di chiarimenti necessari ai fini delle informazioni da fornire ai sensi dei punti ii) e iii); b) senza indugio, il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e la data alla quale ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; c) senza indugio, la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi in detto Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:2007:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo