Art. 2
Funzionalità delle interfacce elettroniche
In vigore dal 16 nov 2021
Funzionalità delle interfacce elettroniche
L'interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento attraverso la quale, a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo può dover presentare una previa notifica o un eventuale aggiornamento di questa e comunicare il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per avvalersi del regime speciale in un altro Stato membro, consente di registrare le informazioni e le eventuali modifiche a esse, da comunicare a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, nonché degli articoli 284 bis e 284 ter della medesima direttiva.
Storico versioni
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