Art. 1
In vigore dal 15 nov 2021
All’ del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Nell’allegato I sono altresì elencate:
a)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano:
i)
l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii)
il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; e
b)
le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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