Art. 1

In vigore dal 15 nov 2021
All’ del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Nell’allegato I sono altresì elencate: a) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; e b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1985:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1985 — Testo vigente | Portale Normativo