Art. 1

In vigore dal 12 nov 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010), originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Regno dell’Arabia Saudita Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan) 7,7  % C674 Regno dell’Arabia Saudita Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) 7,7  % C675 Regno dell’Arabia Saudita Eastern Petrochemical Company (Sharq) 7,7  % C676 Regno dell’Arabia Saudita Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) 7,7  % C677 Regno dell’Arabia Saudita Arabian Petrochemical Company (Petrokemya) 7,7  % C678 Regno dell’Arabia Saudita Jubail United Petrochemical Company (United) 7,7  % C679 Regno dell’Arabia Saudita Tutte le altre società 7,7  % C999 Stati Uniti d’America Lotte Chemical Louisiana LLC 3,0  % C684 Stati Uniti d’America MEGlobal Americas Inc 46,7  % C680 Stati Uniti d’America Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 10,3  % Stati Uniti d’America Tutte le altre società 60,1  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali.
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