Art. 1

In vigore dal 11 nov 2021
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: 1) categoria 1 — pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: Spagna 4 150 tonnellate Italia 600 tonnellate Portogallo 250 tonnellate In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci alla volta nelle acque mauritane; 2) categoria 2 — pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: Spagna 6 000 tonnellate In questa categoria, possono essere impiegati al massimo quattro pescherecci alla volta nelle acque mauritane; 3) categoria 2 bis — pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello: Spagna: nasello 3 500 tonnellate calamari 1 450 tonnellate seppie 600 tonnellate In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane; 4) categoria 3 — pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: Spagna 3 000 tonnellate In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane; 5) categoria 4 — tonniere con reti a circuizione (14 000 tonnellate — quantitativo di riferimento): Spagna 17 licenze annuali Francia 12 licenze annuali 6) categoria 5 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 000 tonnellate — quantitativo di riferimento): Spagna 14 licenze annuali Francia 1 licenza annuale 7) categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: Germania 13 038,4 tonnellate Francia 2 714,6 tonnellate Lettonia 55 966,6 tonnellate Lituania 59 837,6 tonnellate Paesi Bassi 64 976,1 tonnellate Polonia 27 106,6 tonnellate Irlanda 8 860,1 tonnellate Durante il periodo di applicazione del protocollo, agli Stati membri è assegnato il numero di licenze trimestrali seguente: Germania 4 Francia 2 Lettonia 20 Lituania 22 Paesi Bassi 16 Polonia 8 Irlanda 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta nelle acque mauritane; 8) categoria 7 — pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca: Irlanda 15 000 tonnellate In caso di mancato utilizzo, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria. In questa categoria, possono essere impiegati al massimo due pescherecci alla volta nelle acque mauritane.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2061 — Testo vigente | Portale Normativo