Art. 1
In vigore dal 11 nov 2021
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
1)
categoria 1 — pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:
Spagna
4 150 tonnellate
Italia
600 tonnellate
Portogallo
250 tonnellate
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;
2)
categoria 2 — pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:
Spagna
6 000 tonnellate
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo quattro pescherecci alla volta nelle acque mauritane;
3)
categoria 2 bis — pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:
Spagna:
nasello
3 500 tonnellate
calamari
1 450 tonnellate
seppie
600 tonnellate
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane;
4)
categoria 3 — pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:
Spagna
3 000 tonnellate
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta nelle acque mauritane;
5)
categoria 4 — tonniere con reti a circuizione (14 000 tonnellate — quantitativo di riferimento):
Spagna
17 licenze annuali
Francia
12 licenze annuali
6)
categoria 5 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 000 tonnellate — quantitativo di riferimento):
Spagna
14 licenze annuali
Francia
1 licenza annuale
7)
categoria 6 — pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:
Germania
13 038,4 tonnellate
Francia
2 714,6 tonnellate
Lettonia
55 966,6 tonnellate
Lituania
59 837,6 tonnellate
Paesi Bassi
64 976,1 tonnellate
Polonia
27 106,6 tonnellate
Irlanda
8 860,1 tonnellate
Durante il periodo di applicazione del protocollo, agli Stati membri è assegnato il numero di licenze trimestrali seguente:
Germania
4
Francia
2
Lettonia
20
Lituania
22
Paesi Bassi
16
Polonia
8
Irlanda
2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;
8)
categoria 7 — pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:
Irlanda
15 000 tonnellate
In caso di mancato utilizzo, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo due pescherecci alla volta nelle acque mauritane.
Storico versioni
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