Art. 1
In vigore dal 10 nov 2021
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
1)
alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
2)
alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:1953:oj#art-1