Art. 1

In vigore dal 10 nov 2021
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato: 1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»; 2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1953 — Testo vigente | Portale Normativo