Art. 2
In vigore dal 10 nov 2021
1. Al fine di stimare la produzione dei servizi di abitazione gli Stati membri applicano il metodo di stratificazione basato sui canoni di affitto effettivi.
Gli Stati membri utilizzano analisi tabulari o tecniche statistiche per determinare criteri di stratificazione pertinenti.
2. Al fine di stimare i canoni di affitto figurativi, gli Stati membri utilizzano i canoni di affitto effettivi corrisposti per godere del diritto di fruire di un'abitazione non amm—obiliata ai sensi dei contratti relativi ad abitazioni di proprietà privata.
Essi possono utilizzare anche i canoni di affitto per abitazioni ammobiliate, a condizione di ridurli proporzionalmente per escludere i pagamenti dovuti per l'uso dei mobili.
Negli Stati membri in cui il mercato degli affitti privati è ridotto a titolo eccezionale si può ricorrere ai canoni di affitto pubblici, debitamente aumentati, per allargare la base dei canoni di affitto figurativi.
Storico versioni
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