Art. 1

In vigore dal 10 nov 2021
Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 il termine «territorio economico» ha il significato enunciato nell’allegato A, capitolo 2, paragrafi 2.05 e 2.06, del regolamento (UE) n. 549/2013 e con il termine «territorio geografico» utilizzato in tali paragrafi si intendono i territori degli Stati membri elencati nell’allegato al presente regolamento.
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