Art. 1
In vigore dal 8 nov 2021
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:
«7. In deroga all’allegato II (parte 145), punto 145.B.350, lettera d), punti 1) e 2), un’impresa di manutenzione titolare di un certificato di approvazione valido, rilasciato conformemente all’allegato II (parte 145), può correggere, fino al 2 dicembre 2024, eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti di cui all’allegato II introdotti dal regolamento (UE) 2021/1963 della Commissione (*1).
Se, trascorsa tale 2 dicembre 2024, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.;
(*1)
GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18
»;"
2)
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:
«7. Le autorizzazioni limitate a certificare rilasciate ai titolari di licenza di ingegnere di bordo a norma dell’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), punto 3) o 4), prima del 2 dicembre 2022 rimangono valide fino alla loro scadenza o fino alla revoca da parte dell’impresa di manutenzione.»;
3)
l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato II (parte 145) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato V ter (parte ML) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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