Art. 2

Autorità competente e organismi di controllo

In vigore dal 5 nov 2021
Autorità competente e organismi di controllo 1.   L’autorità competente per il Regno Unito di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui all’ del presente regolamento, è il «Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs» (ministro per l’Ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali). 2.   Gli organismi di controllo del Regno Unito a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sono, per l’Inghilterra e il Galles, l’«Horticulture Marketing Inspectorate» (ispettorato per la Commercializzazione nel settore orticolo), per la Scozia la «Scottish Government’s Horticulture and Marketing Unit»(unità Orticoltura e commercializzazione del governo scozzese) e per l’Irlanda del Nord il «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs» (ministero dell’Agricoltura, dell’ambiente e degli affari rurali).
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