Art. 1
Tipi di diritti e corrispettivi riscossi dall’Agenzia
In vigore dal 29 ott 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (l’“Agenzia”) per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, ivi incluso l’uso, da parte dei richiedenti, dello sportello unico di cui all’articolo 12 di detto regolamento per la presentazione di domande all’Agenzia, e per la prestazione di altri servizi conformemente agli obiettivi per cui l’Agenzia è stata istituita. Esso specifica altresì il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Tipi di diritti e corrispettivi riscossi dall’Agenzia
1. L’Agenzia riscuote diritti:
a)
per la presentazione di domande all’Agenzia attraverso lo sportello unico, se tali diritti non sono inclusi nei diritti fissi per il trattamento delle domande;
b)
per il trattamento di domande presentate all’Agenzia, compresi il rilascio di stime di cui all’ o i casi in cui la domanda sia successivamente ritirata dal richiedente;
c)
qualora l’Agenzia rinnovi, restringa, modifichi o aggiorni una decisione emessa ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 o della direttiva (UE) 2016/797.
L’Agenzia può riscuotere diritti quando revoca un’autorizzazione all’immissione sul mercato a causa della non conformità accertata a posteriori di un veicolo in uso o di un tipo di veicolo ai requisiti essenziali, a norma dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797, o perché il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni per la certificazione, a norma dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2016/798.
2. Le domande di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprendono:
a)
le autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e di tipi di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796 diverse da quelle specificate alla lettera b) del presente paragrafo;
b)
le autorizzazioni all’immissione sul mercato di un veicolo o una serie di veicoli conformi a un tipo di veicolo autorizzato a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;
c)
i certificati di sicurezza unici a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/796;
d)
le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;
e)
le domande di impegno preliminare a norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione;
f)
i ricorsi di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all’articolo 7 del presente regolamento.
3. L’Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, richiesti da un richiedente o da altra persona od organismo.
4. L’Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Calcolo dei diritti, dei corrispettivi e dei diritti fissi riscossi dall’Agenzia
1. L’importo dei diritti per l’utilizzo dello sportello unico per la presentazione all’Agenzia delle domande di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), è un importo fisso specificato nella tabella A al punto 2 dell’allegato. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda.
2. L’importo dei diritti dovuti per il trattamento delle domande di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), incluse le attività di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma, ammonta al totale degli elementi seguenti:
a)
il numero di ore impiegate dal personale dell’Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell’Agenzia, specificata al punto 1 dell’allegato;
b)
l’importo dei diritti riscossi dall’Agenzia è integrato dall’importo pertinente presentato dalle NSA per i costi di trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.
3. L’importo dei diritti per la presentazione e il trattamento delle rispettive domande e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), è un importo fisso specificato nella tabella B al punto 3 dell’allegato e comprende i costi per l’utilizzo dello sportello unico di cui al paragrafo 1. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda.
4. L’importo dei corrispettivi per i servizi di cui all’, paragrafo 3, è pari al numero di ore impiegate dal personale dell’Agenzia e da esperti esterni moltiplicato per la tariffa oraria dell’Agenzia, specificata nel punto 1 dell’allegato.
5. Su richiesta dei richiedenti, una riduzione del 20 % dell’importo riscosso dall’Agenzia per una domanda si applica nel caso di microimprese, piccole o medie imprese. Tale richiesta è effettuata al momento della domanda quando si applicano diritti fissi e al più tardi prima che l’Agenzia emetta una fattura in tutti gli altri casi.
Ai fini del presente regolamento, per microimprese, piccole o medie imprese si intendono un’impresa ferroviaria autonoma, il gestore o fabbricante dell’infrastruttura, che siano stabiliti o abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e che soddisfino le condizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4).
Il richiedente presenta tramite lo sportello unico elementi atti a comprovare la sua qualità di microimpresa, piccola o media impresa. L’Agenzia valuta gli elementi forniti e decide di respingere la richiesta per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa in caso di dubbio o mancanza di giustificazioni.»;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 30 giorni di calendario dalla data:
a)
della decisione dell’Agenzia, salvo in caso di decisioni disciplinate dal regime di diritti fissi o soggette all’articolo 6, paragrafo 3;
b)
della decisione della commissione di ricorso;
c)
della conclusione del servizio prestato;
d)
del ritiro di una domanda;
e)
di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda.
Per quanto riguarda i diritti fissi che diventano esigibili al momento della presentazione della domanda di cui all’, paragrafi 1 e 3, prima del trattamento della domanda da parte dell’Agenzia, quest’ultima può concordare una diversa data di scadenza con i singoli richiedenti e prendere accordi particolari per la fatturazione.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La fattura indica gli elementi seguenti, ove applicabile:
a)
la differenziazione fra diritti o corrispettivi;
b)
gli importi soggetti a diritti fissi;
c)
qualora non siano d’applicazione i diritti fissi, il numero di ore impiegate sotto la responsabilità dell’Agenzia e la tariffa oraria applicata;
d)
ove pertinente, i costi addebitati da ciascuna NSA competente. Questi elementi sono specificati in relazione al compito eseguito e al tempo impiegato, o sotto forma di tariffe fisse applicate dalla NSA per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Qualora l’articolo 6, paragrafo 3, sia d’applicazione ai richiedenti, l’Agenzia ha facoltà di emettere note di pagamento con cui richiede il pagamento parziale per le parti della domanda già trattate. Se il pagamento richiesto non è effettuato entro un lasso di tempo stabilito dall’Agenzia, ma non inferiore a 10 giorni di calendario, l’Agenzia può sospendere il trattamento della domanda e informarne il richiedente. L’Agenzia riprende il trattamento della domanda nel caso in cui il pagamento richiesto sia effettuato entro i 20 giorni di calendario successivi alla notifica della sospensione. In caso di mancato pagamento entro i 20 giorni di calendario successivi alla notifica della sospensione, l’Agenzia ha il diritto di respingere la domanda.»;
d)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Se il richiedente è una microimpresa, piccola o media impresa, l’Agenzia tiene conto delle richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e delle richieste di pagamento a rate.»;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare per cui è ritardato il pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui alla parte prima, titolo IV, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, come applicato alle Agenzie europee, e in particolare l’articolo 101, e alle norme finanziarie dell’Agenzia adottate a norma dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2016/796.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio o qualora il richiedente non sia stabilito o non abbia la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, l’Agenzia può esigere dal richiedente la fornitura di una garanzia bancaria o di un deposito vincolato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora il richiedente non vi provveda, l’Agenzia può respingere la domanda.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, l’Agenzia può respingere una nuova domanda o sospendere il trattamento di una domanda in corso se il richiedente o il suo avente causa non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione o approvazione eseguiti o per i servizi prestati dall’Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda tutti gli importi dovuti. Nel caso sia necessario sospendere una domanda in corso, si applica in maniera analoga la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 4 bis.»;
6)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria e le tariffe fisse di cui all’.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La NSA pubblica sul suo sito web le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all’Agenzia di cui all’, paragrafo 2, lettera b). Se una NSA applica una tariffa fissa, essa specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica. La NSA fornisce all’Agenzia un link al proprio sito web contenente le informazioni sui propri diritti e corrispettivi.»;
7)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Gli importi di cui all’allegato sono indicizzati dall’Agenzia per la prima volta nel 2023 e successivamente una volta l’anno ad ogni esercizio finanziario, a far data dal 1o gennaio, sulla base
a)
dell’attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente al metodo di calcolo da concordarsi con il consiglio direttivo dell’Agenzia, e in base ai dati finanziari annuali pertinenti utilizzati nel documento unico di programmazione dell’Agenzia e nelle sue relazioni annuali di attività consolidate; e/o
b)
del tasso d’inflazione nell’Unione, conformemente al metodo stabilito al punto 4 dell’allegato.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla luce delle informazioni fornite dall’Agenzia nelle sue relazioni annuali, il presente regolamento sarà sottoposto a revisione entro il 16 giugno 2024 in vista della progressiva introduzione di ulteriori diritti fissi.».
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