Art. 7

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco

In vigore dal 27 ott 2021
Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco 1.   Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26. 2.   Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti: a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; b) pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; c) pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita. 3.   È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 15 gennaio al 31 marzo e nella suddivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto. 4.   Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 3 nei casi seguenti: a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; b) pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; c) pescherecci dell’Unione che pescano, nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita; d) pescherecci dell’Unione che pescano con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. 5.   I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1888:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo