Art. 2

In vigore dal 26 ott 2021
Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2022, le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente all’appropriato modello di certificato sanitario di cui all’allegato XV, capo 3(F), capo 8 e capo 10(B), del regolamento (UE) n. 142/2011, nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all’ del presente regolamento, continuano a essere ammesse all’importazione o al transito nell’Unione, a condizione che tali certificati sanitari siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022.
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