Art. 2
In vigore dal 26 ott 2021
Per quanto riguarda la sostanza attiva imidacloprid in o su tutti i prodotti, ad eccezione delle scarole, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 maggio 2022.
Storico versioni
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