Art. 2

In vigore dal 22 ott 2021
Per quanto riguarda l’amisulbrom in e su tutti i prodotti, il flubendiamide in e su tutti i prodotti eccetto cavoli cappucci e lattughe, il meptildinocap in e su tutti i prodotti, il metaflumizone in e su tutti i prodotti eccetto broccoli e scarola (indivia a foglie larghe) e il propineb in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 maggio 2022.
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