Art. 1
In vigore dal 22 ott 2021
All’articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;».
Storico versioni
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