Art. 1
Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione»;
In vigore dal 21 ott 2021
L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:
1.
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 177
Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione»;
2.
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga all’articolo 11, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione che sono spostati per un periodo non superiore a 15 giorni in un paese terzo o un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli (“l’evento”) è consentito a partire da tale paese terzo o territorio purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il paese terzo o il territorio o la loro zona in cui si svolge l’evento è elencato per l’ingresso nell’Unione della specifica specie di animali;
b)
lo stabilimento in cui si svolge l’evento:
i)
soddisfa le prescrizioni applicabili agli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b);
ii)
all’arrivo della partita nello stabilimento e per tutta la durata dell’evento detiene solo bovini, ovini o caprini che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni del diritto dell’Unione per l’ingresso nell’Unione di tali animali;
c)
la spedizione della partita di animali dall’Unione allo stabilimento di cui alla lettera b) e da tale stabilimento nell’Unione è effettuata in mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all’articolo 17 e senza scarico in un altro paese terzo o territorio o loro zona;
d)
gli animali della partita non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall’Unione allo stabilimento di cui alla lettera b) e per tutta la durata dell’evento fino al loro ritorno nell’Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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