Art. 8
Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo
In vigore dal 21 ott 2021
Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo
1. Il certificato di ispezione in formato cartaceo, vidimato mediante firma autografa conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato 2021/2306 e l’estratto in formato cartaceo del certificato di ispezione, vidimato mediante firma autografa conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento, accompagnano le merci fino ai locali del primo destinatario o del destinatario.
2. Al ricevimento del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1, il primo destinatario verifica se le informazioni in esso riportate corrispondono a quelle inserite nel medesimo certificato presente nel sistema Traces.
Se le informazioni relative al numero dei colli fornite nel riquadro 13 o le informazioni fornite nei riquadri 16 e 17 del certificato di ispezione non compaiono nel certificato di ispezione in formato cartaceo, o se esse sono diverse da quelle indicate nel certificato presente nel sistema Traces, il primo destinatario tiene in considerazione le informazioni fornite nel sistema Traces.
3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 2, il primo destinatario appone la sua firma autografa nel riquadro 31 del certificato di ispezione in formato cartaceo e invia il certificato all’importatore menzionato al riquadro 12.
4. L’importatore tiene il certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 3 a disposizione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo per almeno due anni.
5. Nel caso di un estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1, al ricevimento del lotto il destinatario appone la sua firma autografa nel riquadro 13 dell’estratto.
6. Il destinatario del lotto tiene l’estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 5 a disposizione delle autorità di controllo e/o degli organismi di controllo per almeno due anni.
7. Per fornire alle autorità e agli organismi di controllo le informazioni di cui all’, il primo destinatario o, se del caso, l’importatore può produrre copia del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 3. Tale copia reca la dicitura «COPIA» stampata o apposta mediante timbro.
8. Per fornire alle autorità e agli organismi di controllo le informazioni di cui all’, il destinatario o, se del caso, l’importatore può produrre copia dell’estratto del certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 5. Tale copia reca la dicitura «COPIA» stampata o apposta mediante timbro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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