Art. 7

Notifica di sospetta o accertata non conformità

In vigore dal 21 ott 2021
Notifica di sospetta o accertata non conformità Nel caso di non conformità sospette o accertate, riscontrate durante la verifica della conformità di una partita conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2021/2306, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando il Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il modello di cui all’allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione (9). La Commissione informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo del paese terzo interessato.
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