Art. 6
Descrizione delle unità di produzione e delle attività
In vigore dal 21 ott 2021
Descrizione delle unità di produzione e delle attività
Nella dichiarazione di un importatore relativa a una partita ai fini dell’immissione in libera pratica, la descrizione completa dell’unità di produzione biologica o in conversione e delle attività di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 comprende:
a)
la sede;
b)
le attività, con l’indicazione dei punti di immissione in libera pratica nell’Unione;
c)
qualsiasi altra struttura che l’importatore intenda utilizzare per il magazzinaggio dei prodotti importati in attesa della loro consegna al primo destinatario; e
d)
l’impegno a garantire che qualunque struttura che verrà utilizzata per il magazzinaggio dei prodotti importati sia sottoposta a controllo da parte dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo oppure, se tali strutture di magazzinaggio sono situate in un altro Stato membro o in un’altra regione, da parte di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che abbia ottenuto il riconoscimento ai fini del controllo in tale Stato membro o regione.
Nel caso in cui la dichiarazione sia effettuata dal primo destinatario e dal destinatario, nella descrizione sono indicate anche le strutture utilizzate per il ricevimento delle partite e il loro magazzinaggio.
Storico versioni
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