Art. 4

Certificato di ispezione e relativo estratto

In vigore dal 21 ott 2021
Certificato di ispezione e relativo estratto 1.   L’importatore e il primo destinatario compilano il certificato di ispezione nel sistema Traces nel modo seguente: a) l’importatore compila nel sistema Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni eccetto quelle relative alla verifica effettuata dall’autorità competente pertinente; b) l’importatore compila nel sistema Traces il riquadro 24 relativo al primo destinatario, inserendo le informazioni non inserite dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo del paese terzo prima della verifica della partita e della vidimazione del certificato di ispezione da parte dell’autorità competente; e c) il primo destinatario compila nel sistema Traces il riquadro 31 relativo alla propria dichiarazione rilasciata al ricevimento della partita dopo la sua immissione in libera pratica. 2.   Se la decisione in merito alla partita, adottata conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, indica che la partita è destinata a essere immessa in libera pratica, l’importatore riporta il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 3.   Se una partita è suddivisa in diversi lotti in regime di sorveglianza doganale e prima dell’immissione in libera pratica conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, l’importatore compila per ciascuno dei lotti un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note di cui all’allegato del presente regolamento e lo presenta tramite il sistema Traces. La medesima disposizione si applica se una partita è suddivisa in diversi lotti conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 dopo la verifica e la vidimazione del certificato di ispezione. Se la decisione in merito a un lotto, registrata nell’estratto del certificato di ispezione conformemente all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, indica che il lotto deve essere immesso in libera pratica, il numero dell’estratto del certificato di ispezione è riportato nella dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Al ricevimento di un lotto, il destinatario compila il riquadro 13 dell’estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces, confermando se, al momento del ricevimento, l’imballaggio o il contenitore e, se del caso, il certificato di ispezione sono conformi all’allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848. 4.   L’estratto del certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il lotto deve essere immesso in libera pratica. Uno Stato membro può accettare estratti dei certificati redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
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