Art. 9
Utilizzo del certificato di ispezione e del suo estratto da parte delle autorità doganali
In vigore dal 21 ott 2021
Utilizzo del certificato di ispezione e del suo estratto da parte delle autorità doganali
Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali in un punto di immissione in libera pratica conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2021/2305, le autorità doganali autorizzano l’immissione in libera pratica di una partita soltanto su presentazione di un certificato di ispezione nel cui riquadro 30 sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.
Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica.
Storico versioni
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