Art. 8

Disposizioni di emergenza in caso di indisponibilità del sistema Traces e in caso di forza maggiore

In vigore dal 21 ott 2021
Disposizioni di emergenza in caso di indisponibilità del sistema Traces e in caso di forza maggiore 1.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo che rilasciano il certificato di ispezione ai sensi dell’ tengono a disposizione un modello compilabile di tale certificato conforme a quello riportato nell’allegato e tutti i documenti richiesti dal regolamento (UE) 2018/848 che possono essere caricati nel sistema Traces. 2.   Qualora il sistema Traces o una delle sue funzionalità resti ininterrottamente indisponibile per più di 24 ore, gli utenti possono utilizzare, per registrare e scambiare informazioni, il modello in formato compilabile, cartaceo o elettronico, di cui al paragrafo 1. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo di cui al paragrafo 1 attribuisce un numero di riferimento a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico per garantire la corrispondenza con il riferimento alfanumerico attribuito dal sistema Traces una volta che il sistema è ripristinato. Le alterazioni o le cancellature non certificate invalidano i certificati di ispezione in formato cartaceo eventualmente utilizzati. 3.   Quando il sistema Traces o le sue funzionalità sono ripristinati, gli utenti usano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 per elaborare elettronicamente il certificato di ispezione e caricare i documenti di cui al paragrafo 1. 4.   I certificati e i documenti elaborati conformemente al paragrafo 2 recano la dicitura «elaborato in situazione di emergenza». 5.   In caso di evento di forza maggiore, si applicano i paragrafi da 1 a 4. Le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo informano inoltre senza indugio la Commissione in merito a tale evento e le autorità di controllo o gli organismi di controllo inseriscono tutte le informazioni necessarie nel sistema Traces nei 10 giorni di calendario successivi alla fine di tale evento. 6.   L’, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis ai certificati e ai documenti elaborati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
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