Art. 7
Regimi doganali speciali
In vigore dal 21 ott 2021
Regimi doganali speciali
1. Se una partita è vincolata nel regime di deposito doganale di cui all’articolo 240, paragrafo 1, o di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e tale partita subisce una o più preparazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l’autorità competente verifica la partita ai sensi dell’ del presente regolamento anteriormente allo svolgimento della prima preparazione. L’importatore indica nel riquadro 23 del certificato di ispezione il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state vincolate al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.
La preparazione di cui al primo comma è limitata ai tipi di operazioni seguenti:
a)
imballaggio o cambio dell’imballaggio; oppure
b)
apposizione, rimozione e modifica delle etichette relative alla presentazione del metodo di produzione biologico.
2. Dopo le preparazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica la partita e vidima il certificato di ispezione conformemente all’ prima dell’immissione in libera pratica della partita.
3. Prima dell’immissione in libera pratica e dopo la verifica e la vidimazione del certificato di ispezione conformemente all’, una partita può essere suddivisa in diversi lotti in regime di sorveglianza doganale. L’importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per ogni lotto risultante dalla suddivisione e lo presenta nel sistema Traces.
4. L’autorità competente dello Stato membro in cui il lotto deve essere immesso in libera pratica verifica il lotto conformemente all’, paragrafi 1 e 2, e vidima l’estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.
5. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eseguite conformemente alle disposizioni pertinenti di cui ai capi III e IV del regolamento (UE) 2018/848.
Storico versioni
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