Art. 4
Rilascio del certificato di ispezione
In vigore dal 21 ott 2021
Rilascio del certificato di ispezione
1. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo che ha verificato la partita conformemente all’ rilascia un certificato di ispezione ai sensi dell’ per ogni partita prima che questa lasci il paese terzo di esportazione o di origine.
2. Se ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione per le partite contenenti prodotti ad alto rischio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2021/1698 solo dopo aver acquisito la documentazione completa della tracciabilità e aver ricevuto e valutato i risultati delle analisi dei campioni prelevati dalla partita conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, del suddetto regolamento delegato.
Storico versioni
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