Art. 3

Verifica nel paese terzo

In vigore dal 21 ott 2021
Verifica nel paese terzo 1.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 verifica la partita conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (9). 2.   Ai fini degli articoli 48 e 57 del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente verifica la partita per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme di produzione e le misure di controllo accettate come equivalenti. Tale verifica comprende controlli documentali sistematici e, se del caso, in base a una valutazione del rischio, controlli fisici, prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. 3.   Ai fini dei paragrafi da 2 a 5, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente è: a) un’autorità di controllo o un organismo di controllo di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 che ha ottenuto il riconoscimento per i prodotti interessati e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui è stata effettuata l’ultima operazione ai fini della preparazione; oppure b) un’autorità di controllo designata o un organismo di controllo designato da un’autorità competente di un paese terzo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848, di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui è stata effettuata l’ultima operazione ai fini della preparazione. 4.   La verifica di cui al paragrafo 2 è svolta: a) dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo del produttore o del trasformatore del prodotto in questione; oppure b) se l’operatore o il gruppo di operatori che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione quale definita all’, punto 44, del regolamento (UE) 2018/848 è diverso dal produttore o dal trasformatore del prodotto, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo dell’operatore o del gruppo di operatori che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione. 5.   I controlli documentali di cui al paragrafo 2 verificano: a) la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti; b) che il volume dei prodotti inclusi nella partita sia in linea con i controlli del bilancio della massa dei rispettivi operatori secondo la valutazione effettuata dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo; c) i documenti di trasporto pertinenti e i documenti commerciali (comprese le fatture) dei prodotti; d) in caso di prodotti trasformati, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti siano stati prodotti da operatori o gruppi di operatori certificati in un paese terzo da un’autorità di controllo o un organismo di controllo che abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 o di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 o da un paese terzo riconosciuto ai sensi degli articoli 47 o 48 del regolamento (UE) 2018/848, oppure siano stati prodotti e certificati nell’Unione a norma di tale regolamento. Tali controlli documentali si basano su tutti i documenti pertinenti, compreso il certificato degli operatori di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, i registri delle ispezioni, il piano di produzione del prodotto in questione e i registri tenuti dagli operatori o dai gruppi di operatori, i documenti di trasporto disponibili, i documenti commerciali e finanziari e qualsiasi altro documento ritenuto pertinente dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo.
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