Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«partita»: la partita, quale definita all’, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, di prodotti destinati all’immissione sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; nel caso di prodotti biologici e di prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305, si intende tuttavia il quantitativo di prodotti classificati con uno o più codici della nomenclatura combinata, accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo;
(2)
«posto di controllo frontaliero»: il posto di controllo frontaliero quale definito all’, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;
(3)
«punto di immissione in libera pratica»: il punto di immissione in libera pratica per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305;
(4)
«punto di controllo»: il punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero quale definito all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
(5)
«controllo documentale»: il controllo documentale quale definito all’, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625;
(6)
«controllo di identità»: il controllo di identità quale definito all’, punto 42, del regolamento (UE) 2017/625;
(7)
«controllo fisico»: il controllo fisico quale definito all’, punto 43, del regolamento (UE) 2017/625;
(8)
«sigillo elettronico qualificato»: il sigillo elettronico qualificato quale definito all’, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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