Art. 10
Informazioni che un’autorità competente, un’autorità di controllo o un organismo di controllo di un paese terzo deve fornire in caso di sospetta o accertata non conformità delle partite
In vigore dal 21 ott 2021
Informazioni che un’autorità competente, un’autorità di controllo o un organismo di controllo di un paese terzo deve fornire in caso di sospetta o accertata non conformità delle partite
1. Nel caso in cui riceva una notifica dalla Commissione, dopo che quest’ultima ha ricevuto essa stessa una notifica da uno Stato membro ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 in merito a non conformità sospette o accertate che compromettono l’integrità dei prodotti biologici o dei prodotti in conversione di una partita, l’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo di un paese terzo svolge un’indagine. L’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo risponde alla Commissione e allo Stato membro che ha inviato la notifica iniziale (Stato membro notificante) entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica, comunica le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell’indagine, e fornisce qualsiasi altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante, utilizzando il modello di cui all’allegato II, sezione X, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione (12).
2. L’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo fornisce qualsiasi ulteriore informazione richiesta da uno Stato membro per quanto riguarda le azioni o le misure supplementari adottate.
La Commissione o uno Stato membro può chiedere all’autorità competente, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo di mettere a disposizione senza indugio l’elenco di tutti gli operatori e di tutti i gruppi di operatori della catena di produzione biologica di cui fa parte la partita e quello delle loro autorità di controllo o dei loro organismi di controllo.
3. Se l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, si applica l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1698.
Storico versioni
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