Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014

In vigore dal 20 ott 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) denominazione e indirizzo dell’ente creditizio, e principale sede di attività prevista della succursale;»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) alla lettera a), i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «ii) un elenco delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE che l’ente creditizio intende esercitare nello Stato membro ospitante, compresi la data di inizio prevista per ogni attività, indicata nel modo più preciso possibile, e, in caso di cessazione delle attività, l’elenco delle attività cessate; iii) un elenco delle attività che costituiranno le attività principali nello Stato membro ospitante;»; ii) alla lettera b), il punto iii) è così modificato: — la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «iii) se la succursale prevede di svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), una descrizione di quanto segue: — il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— le disposizioni per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli da 24 a 28 della direttiva 2014/65/UE e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante;»; iii) alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) un piano finanziario contenente le previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni, comprese le ipotesi su cui è fondato;»; 2) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d): «d) qualora la succursale raccolga o abbia raccolto depositi e altri fondi rimborsabili nell’esercizio delle sue attività, una dichiarazione dell’ente creditizio che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che l’ente creditizio non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione dell’attività di tale succursale.»; 3) all’articolo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la data di inizio, indicata nel modo più preciso possibile, prevista per ogni attività che l’ente creditizio intende svolgere.».
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